È arrivata intorno alle 21 la sentenza che tutti i tifosi del Palermo aspettavano. La corte federale d’appello della Figc doveva esprimersi sul ricorso che i legali del club di viale del fante avevano presentato dopo che il primo grado di giudizio aveva retrocesso il Palermo in serie C. Il collegio ha deciso per 20 punti di penalizzazione da scontare nel campionato appena concluso. Palermo dunque che resta nel campionato cadetto. Il club dovrà anche pagare una sanzione di 500 mila euro.
Questo il testo della sentenza:
1. RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
2. RICORSO DEL SIG. GIAMMARVA GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ART. 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
3. RICORSO DEL SIG. MOROSI ANASTASIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
La C.F.A., preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi come sopra proposti dalla società US Città di Palermo SpA, dal sig. Giammarva Giovanni, dal Sig. Morosi Anastasio, dal sig. Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto così dispone:
– dichiara inammissibili gli interventi proposti da Benevento Calcio Srl, Lega Nazionale Professionisti Serie B, US Salernitana 1919 Srl e Sporting Network Srl;
– in parziale accoglimento del ricorso come proposto dalla US Città di Palermo SpA ed in parziale riforma della decisione impugnata, così ridetermina la misura sanzionatoria alla stessa inflitta: punti 20 (venti) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/19; ammenda di € 500.000,00 (cinquecentomila);
– in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Giammarva Giovanni ed in parziale riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 1 (uno) di inibizione;
– in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Morosi Anastasio ed in parziale riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 3 (tre) di inibizione;
– in parziale accoglimento del ricorso in appello come proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto e in parziale riforma della decisione impugnata, rilevata l’insussistenza della inammissibilità del deferimento dichiarata nei confronti del sig. Zamparini Maurizio, visto l’articolo 37, comma 4 C.G.S., restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.
Dispone la restituzione delle tasse reclamo.
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